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Guida · Imprese · 6 min di lettura

Adeguati assetti: l’obbligo che molte SRL non sanno di avere

L’articolo 2086 del Codice civile impone a ogni società assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati. Cosa significa in pratica e quali sono le responsabilità degli amministratori.

Riunione di lavoro sugli assetti organizzativi di una società

Una norma che riguarda tutte le società

Con l’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato modificato l’articolo 2086 del Codice civile. Oggi l’imprenditore che opera in forma societaria ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale.

Il punto che sfugge a molti amministratori: la norma non riguarda solo le grandi imprese. Vale anche per la SRL con pochi dipendenti. Ciò che cambia con la dimensione non è l’obbligo, ma il livello di complessità che ci si aspetta.

Che cosa significa, concretamente

“Assetti adeguati” non vuol dire acquistare un software o produrre un documento da mettere in un cassetto. Significa dotarsi di strumenti che permettano di accorgersi per tempo se qualcosa non va. Per una società di dimensioni ordinarie, in concreto:

  • Contabilità tempestiva: dati aggiornati con continuità, non ricostruiti a fine anno per il bilancio.
  • Monitoraggio della tesoreria: una previsione dei flussi in entrata e in uscita sui mesi successivi.
  • Controllo dello scaduto: fornitori, erario ed enti previdenziali, con evidenza dei ritardi.
  • Indicatori essenziali: sostenibilità del debito, equilibrio patrimoniale, andamento dei margini.
  • Chiarezza dei ruoli: chi decide cosa, chi firma, chi controlla.

Perché conviene indipendentemente dall’obbligo

Al di là della norma, questi strumenti sono quelli che distinguono un imprenditore che governa i numeri da uno che li subisce. Una previsione di tesoreria a tre mesi consente di trattare con la banca prima dell’emergenza, non durante. Un controllo puntuale dello scaduto evita che un ritardo diventi un decreto ingiuntivo.

Le responsabilità degli amministratori

La mancata istituzione di assetti adeguati non è una violazione formale: rileva sul piano della responsabilità degli amministratori, soprattutto nel momento in cui la società attraversa una crisi e occorre dimostrare di essersi attivati senza indugio per affrontarla.

In altre parole: quando le cose vanno bene nessuno lo chiede; quando vanno male, diventa uno dei primi elementi che vengono valutati.

Da dove si comincia

  • Fotografia dell’esistente: quali dati ha già la società e con quale tempestività li produce.
  • Scelta di pochi indicatori realmente utili a quella specifica attività, senza costruire cruscotti che nessuno leggerà.
  • Cadenza di monitoraggio sostenibile: meglio un controllo mensile fatto davvero che uno settimanale teorico.
  • Tracciabilità: le verifiche svolte vanno documentate, perché ciò che non è documentato, in caso di contestazione, è come non fatto.

Per una società di dimensioni ordinarie si tratta di un intervento contenuto, che si innesta sulla contabilità già esistente. È uno degli ambiti in cui affianchiamo più volentieri le imprese che seguiamo: costa poco farlo prima, molto non averlo fatto.

Dott. Flavio Fioretti
Dottore Commercialista · ODCEC Roma · Studio Fioretti, dal 1990 · Pubblicato il 28 luglio 2026

Contenuto informativo di carattere generale, aggiornato alla data di pubblicazione: non sostituisce una consulenza sul caso concreto. Aliquote, soglie e scadenze possono cambiare.